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Regolamento della casa alloggio |
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ART. 1 |
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| Per essere ospitati è necessario inoltrare direttamente domanda alla Direzione della casa alloggio dell’interessata o dei familiari, corredata da apposita certificazione medica attestante le condizioni psicotiche ed in particolare l’esenzione da malattie infettive e diffuse o da turbe mentali che ne impediscano la vita comunitaria. | |
ART. 2 |
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Prima dell’ingresso l’ospite è tenuto a: · firmare la convenzione con la quale saranno sottoscritti gli impegni in relazione al regolamento ed alle condizioni economiche · indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nome, cognome, ed indirizzo dei familiari ai quali l’amministrazione possa rivolgersi in caso di necessità. · l’accoglimento nella casa alloggio non implica l’obbligo della custodia ma solo l’impegno per l’ospitalità, il vitto ed i servizi previsti nel presente regolamento. |
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ART. 3 |
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La direzione ha la facoltà di trasferire l’ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all’atto dell’ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni psicofisiche dell’ospite. All‘atto dell’accoglimento per ogni ospite viene istituita: · una cartella personale, con le notizie di cui all’art. 2 · una cartella sanitaria contenente l’anamnesi, il quadro clinico all’accoglimento, gli sviluppi sanitari ed i ricoveri ospedalieri |
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ART. 4 |
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L’ospite si impegna a: · osservare le regole di igiene dell’ambiente; · mantenere in buono stato l’alloggio, gli impianti e le apparecchiature che si trovino installate ed adeguarsi alla richiesta dell’amministrazione al fine di garantire la perfetta utilizzazione; · segnalare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell’alloggio. E’ vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate dall’Amministrazione; · consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall’Amministrazione di entrare nell’alloggio per provvedere a pulizie controlli anche sugli effetti personali, e riparazioni; · risarcire all’Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza. |
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ART. 5 |
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| E’ fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualsiasi sia il legame di parentela o di amicizia con l’ospite, eventuali eccezioni alla presente possono essere autorizzate dall’Amministrazione). | |
ART. 6 |
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L’ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico. L’ospite può entrare, uscire o ricevere visite in ogni ora del giorno, dalle 7,00 alle 21,00 evitando solo di arrecare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo. Gli ospiti possono assentarsi anche per più giorni, ma devono darne avviso all’amministrazione indicando il recapito temporaneo. Le uscite degli ospiti non autosufficienti debbono essere autorizzate dall’amministrazione ed avvengono sotto l’esclusiva responsabilità delle persone che si offrono quali accompagnatori. |
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ART. 7 |
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L’ospite deve osservare il silenzio durante i seguenti orari salvo disposizioni diverse emanate dall’amministrazione: · nei locali comuni dalle ore 21.00 alle ore 07.00 · in stanza o nelle zone notte dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle 21.00 alle 07.00 |
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ART. 8 |
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| Le rette vengono determinante annualmente, ma possono subire revisioni nel corso dell’anno, quando richiesto da situazioni che comprometterebbero le possibilità operative della casa senza adeguati provvedimenti. | |
ART. 9 |
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| Gli ospiti e/o i loro familiari che si siano assunti l’obbligo del pagamento della retta, sono obbligati a corrispondere gli importi secondo le variazioni di cui all’articolo precedente, altrimenti dovranno lasciare la casa o essere ritirati dai familiari. | |
ART. 10 |
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Il pagamento della retta
va effettuato mensilmente anticipatamente, con le modalità stabilite
dall’amministrazione. |
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ART. 11 |
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| La retta dà diritto a godere del vitto, dell’alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dall’amministrazione. | |
ART. 12 |
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Il vitto è di carattere familiare con diete giornaliere differenziate prestabilite settimanalmente, salvo il caso di specifica prescrizione medica. Il dietario viene predisposto dall’amministrazione con la consulenza di un medico o di un dietologo, e pubblicato settimanalmente. |
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ART. 13 |
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I pasti sono serviti
in sala da pranzo. |
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ART. 14 |
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Le cure di medicina
generica e le prescrizioni di farmaci sono assicurate dai medici di rispettiva
scelta del Servizio Sanitario Nazionale. |
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ART. 15 |
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| Sono assunti a carico degli interessati gli importi dovuti sui medicinali prescritti dai medici del Servizio Sanitario Nazionale (ticket) ed altri prodotti non mutuabili. | |
ART. 16 |
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Oltre alle attività
indicate negli articoli precedenti, per l’aiuto al soddisfacimento
delle esigenze materiali quotidiane degli ospiti, l’amministrazione
utilizza personale di assistenza con apposite qualifiche e funzioni. |
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ART. 17 |
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| Tutto il personale è munito di libretto sanitario ai fini dei controlli periodici secondo la normativa vigente in materia. | |
ART. 18 |
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I servizi di guardaroba,
bucato, stiratura e rammendo, sono regolati con disposizioni particolari
emanate dall’amministrazione. |
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ART. 19 |
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Nella propria stanza
è consentito l’uso di apparecchi audiovisivi che potranno
essere collegati con gli impianti centralizzati. |
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ART. 20 |
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Nei rapporti con il personale gli ospiti o i loro familiari devono osservare i limiti delle mansioni determinate dalla figura professionale di ciascun addetto, senza pretendere od incoraggiare trattamenti di favore. Detti rapporti con il personale devono essere di reciproca comprensione e rispetto. Eventuali richieste o reclami relativi al personale vanno manifestate all’amministrazione. |
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ART. 21 |
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L’ospite deve: · adeguarsi alle disposizioni emanate dalla casa · evitare con il massimo impegno tutto ciò che può arrecare disturbo alla comunità od essere di intralcio al funzionamento dei servizi. |
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ART. 22 |
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| L’amministrazione può allontanare l’ospite con provvedimento di urgenza quando questi tenga una condotta immorale o incompatibile con la vita comunitaria, commetta gravi infrazioni del regolamento interno o vi sia morosità nel pagamento della retta. | |
ART. 23 |
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| L’amministrazione non assume responsabilità alcuna per cose o valori conservati nella stanza degli ospiti, inoltre declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli ospiti ed alle loro cose. | |
ART. 24 |
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| In caso di decesso dell’ospite, i familiari devono mettere l’amministrazione in grado di poter assegnare gli effetti personali e quant’altro di proprietà del defunto agli eventi diritto, che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione, previo saldo di eventuali pendenze. | |